Frenata brusca e caduta in autobus, a quanti di voi è accaduto? Probabilmente a molti perché tra i danni fisici patiti durante il viaggio in un mezzo pubblico, la caduta in autobus è infatti quello più frequente. Spesso per spostarsi, soprattutto nelle grandi città dove il traffico è elevato, al mezzo privato come l’auto o la moto si preferisce l’utilizzo dei mezzi pubblici come l’autobus, il tram o la metropolitana.
Ma cosa accadrebbe se un passeggero dovesse cadere a causa di una brusca frenata dell’autobus per una manovra repentina del conducente o per via di un incidente con un altro veicolo? In questo caso, cosa si deve fare per ottenere un risarcimento del danno patito?
È bene sapere che l’art. 1681 c.c. contiene una norma generale inerente alla responsabilità del vettore. In essa si dice che quest’ultimo risponde dei sinistri che cagionano danni ai passeggeri durante il viaggio o rovinano gli oggetti che il viaggiatore portava con sé. Solo se il conducente del mezzo fornisce prova di aver adottato ogni misura possibile per evitare il verificarsi del danno tale responsabilità può venire meno.
La responsabilità della caduta in autobus o in altro mezzo pubblico è di natura contrattuale
Iniziamo con il dire che la responsabilità per la caduta in autobus o in altro mezzo pubblico è di natura contrattuale. E questo perché un requisito fondamentale per essere risarciti è il possesso del biglietto, il titolo di viaggio con il quale comincia il rapporto contrattuale con il vettore.
Inoltre, per il passeggero danneggiato è fondamentale fornire prova dell’accaduto per esempio chiamando le Autorità a stilare un rapporto di incidente. Oppure fornire al vettore le testimonianze di altri soggetti presenti all’interno del mezzo quando il fatto si è verificato.
È importante sapere che nessuna clausola contrattuale può limitare o escludere tale responsabilità.
Quando il passeggero è corresponsabile della caduta in autobus o in altro mezzo pubblico?
I casi più eclatanti di caduta in autobus sono rappresentati dall’incidente stradale. Accade quindi che il conducente del mezzo di trasporto pubblico si rende responsabile di un sinistro contro un altro mezzo o contro un ostacolo fisso. Spesso, invece, è sufficiente una frenata brusca a causare la caduta dei passeggeri, magari per evitare un ostacolo improvviso.
In entrambe le situazioni il vettore è tenuto al risarcimento del danno. Tuttavia, nell’analisi delle responsabilità finisce anche il comportamento tenuto dal passeggero. Infatti, nel caso in cui il passeggero non si fosse aggrappato adeguatamente al corrimano, costui potrebbe essere ritenuto corresponsabile del sinistro.
Per essere più chiari, prendiamo il caso di una brusca frenata dell’autobus mentre il passeggero è intento a usare il telefono o a leggere un libro. Ovviamente in tali condizioni si presume che il passeggero non possa tenersi correttamente aggrappato al corrimano. Qualora, quindi, il passeggero cadesse a terra, questa sua condotta gli costerebbe una riduzione del risarcimento poiché avrebbe di fatto contribuito alla caduta in autobus.
Caduta in autobus e prescrizione: entro quanto inviare la diffida?
Il passeggero che ha subito il danno da caduta in autobus ha 12 mesi di tempo per inviare la diffida. Vale la pena ricordare che l’art. 2951 c.c. disciplina la prescrizione per la richiesta di risarcimento danni in caso di caduta sull’autobus o su un altro mezzo pubblico.