Comune responsabile per omesso esercizio del potere di controllo e vigilanza sugli allacci abusivi alla rete fognaria comunale a seguito dei danni derivanti dallo sversamento di liquami e dalle infiltrazioni di acque nere nei terreni di un privato (Tribunale di Latina, Sez. II, Sentenza n. 1707/2021 del 22/09/2021 RG n. 4154/2017).
Essendo nel caso di specie nella situazione dell’estrema urgenza (periculum in mora) e stante la fondatezza delle ragioni del danneggiato (fumus boni iuris), in attesa del giudizio di merito viene istruito un procedimento cautelare. Il procedimento dichiara il Comune responsabile del fenomeno infiltrativo lamentato dal privato cittadino. Il Comune, in qualità di soggetto proprietario e custode della rete fognaria dalla quale provengono i versamenti, è altresì l’unico responsabile. Si esclude al contempo, quindi, l’eventuale corresponsabilità della società distributrice.
Cos’è il procedimento cautelare?
Il procedimento cautelare civile è una particolare procedura che serve alla parte interessata per ottenere più velocemente un provvedimento che tuteli i propri diritti. Questo per evitare che un lungo processo possa vanificare lo scopo del giudizio stesso. In sostanza, il procedimento cautelare termina con un provvedimento giudiziario il cui fine è tutelare da subito la situazione giuridica per cui si invoca tutela. Il procedimento cautelare civile prende avvio dal ricorso che la parte interessata propone al tribunale territorialmente competente. Esso deve contenere, oltre alle normali indicazioni necessarie a qualsiasi ricorso, due altri elementi essenziali: 1) il periculum in mora, cioè una situazione giuridica da salvare dal pericolo di un danno imminente; 2) il fumus boni iuris, cioè la fondatezza delle ragioni per cui si chiede al Giudice l’emissione di un’ordinanza cautelare.
Si dispone quindi una CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio) per accertare la natura e le cause dell’infiltrazione e l’entità dei danni eventualmente subiti dal privato. La CTU conferma che gli sversamenti di liquami all’interno della proprietà del danneggiato provengono da allacci non autorizzati alla rete fognaria.
Responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c.
Accertata la causa dei suddetti sversamenti, la responsabilità del Comune ai sensi dell’art. 2051 c.c. “Danno cagionato da cosa in custodia” in qualità di proprietario e custode della rete fognaria è assolutamente incontrovertibile. Inoltre, un allaccio abusivo da parte di terzi non integra gli estremi del caso fortuito, ma costituisce un’evenienza ragionevolmente prevedibile. Evenienza che il Comune avrebbe potuto e dovuto impedire, o alla quale avrebbe dovuto comunque porre immediato rimedio.
Circa la quantificazione del danno, il danneggiato allega Perizia Giurata già prodotta nel giudizio cautelare ante causam che non viene contestata dal Comune. Le spese di giudizio, in ragione dell’accoglimento parziale della domanda del ricorrente, sono compensate per la metà e la restante quota è a carico del Comune per la regola della soccombenza. Le spese della Consulenza Tecnica sono a carico del Comune.