danno da vacanza rovinata risarcimento mediazione prescrizione

Danno da vacanza rovinata: risarcimento, mediazione, prescrizione

condividi questo articolo su:

Il danno derivante da una vacanza rovinata rappresenta il danno subito dal turista a causa dell’incapacità di godere completamente della vacanza organizzata. Immaginiamo di aver prenotato un hotel basandoci sulle informazioni e sulle foto pubblicate nel sito web ufficiale. Durante il soggiorno scopriamo che l’hotel non soddisfa le aspettative create dalle immagini e che vi sono discrepanze tra i servizi offerti e quelli promessi. La vacanza, concepita come un momento di piacere e di relax, rischia di trasformarsi in una terribile frustrazione. Il turista non dovrebbe mai affrontare il disagio, sia esso fisico o psicologico, di un imprevisto.

Quando parliamo di vacanze rovinate a causa di problemi causati dai tour operator o dalle compagnie aeree bisogna considerare alcuni aspetti. Ad esempio la mancata esecuzione delle promesse del contratto turistico e le discrepanze tra i servizi effettivamente offerti e quelli promessi. Ma soprattutto la tipologia di danno che si è verificata. Le vacanze possono spesso essere rovinate da inconvenienti e imprevisti, causa di notevoli disagi ai viaggiatori. Tuttavia, in tali situazioni, è possibile richiedere un risarcimento noto come “danno da vacanza rovinata“.

Il danno da vacanza rovinata, come previsto dall’art. 47 del Codice del Turismo, riconosce al turista il diritto di richiedere un risarcimento per il tempo perso e le esperienze negative vissute durante la vacanza.

Quando e come chiedere il rimborso per una vacanza rovinata?

Affinché sia possibile richiedere il rimborso o il risarcimento per il danno da vacanza rovinata, devono verificarsi due condizioni:

  1. la lesione subita deve essere grave e oltre la normale tollerabilità;
  2. deve esserci una rilevanza costituzionale del diritto violato, ad esempio il diritto alla salute secondo l’art. 32 della Costituzione.

Non è possibile richiedere il rimborso o il risarcimento per semplici disagi o fastidi che possono essere superati facilmente.

Il danno da vacanza rovinata è considerato un danno non patrimoniale, diverso dal danno patrimoniale che comporta una perdita economica per il viaggiatore. Si tratta di un danno morale che va risarcito al turista per i disagi che gli hanno impedito di godere appieno della vacanza. Spesso, si tratta di un vero e proprio danno alla salute posto che la vacanza è un’occasione di svago e di riposo.

Quando si prenota un viaggio tramite un’agenzia di viaggi questa agisce come intermediario e si rivolge a un tour operator per organizzare il pacchetto turistico. In questo caso, l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno da vacanza rovinata, secondo le rispettive responsabilità. L’agenzia di viaggi è il venditore-intermediario che risponde per aver scelto il tour operator, l’organizzatore. Quest’ultimo è responsabile della mancata corrispondenza tra i servizi promessi e i servizi offerti. Se il turista, però, dimostra che l’agenzia di viaggi era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dei problemi dell’organizzatore, allora c’è una corresponsabilità.

Secondo l’art. 43 del Codice del Turismo, il turista ha il diritto di ricevere una riduzione del prezzo pagato per il periodo durante il quale ha sperimentato disagi o di ottenere un risarcimento per i disservizi subiti a causa del disagio. Tuttavia, se l’organizzatore dimostra che il difetto è imputabile al turista o causato da motivi imprevedibili, inevitabili e straordinari, il turista non avrà diritto al risarcimento.

Danno da vacanza rovinata: mediazione della controversia

In qualsiasi caso di risarcimento danni, il tentativo di cercare una soluzione stragiudiziale è sempre una buona prassi. Prima di intraprendere azioni legali, con l’instaurazione di un giudizio vero e proprio, il turista può richiedere una mediazione per la composizione della controversia. Se le richieste risarcitorie non trovano accoglimento o non vengono riscontrate, il turista può rivolgersi al Giudice di Pace competente o al Tribunale a seconda dell’importo del risarcimento richiesto.

Entro quanto richiedere il risarcimento del danno da vacanza rovinata?

Per richiedere un risarcimento per un danno da vacanza rovinata è essenziale presentare un reclamo tempestivamente, possibilmente durante il soggiorno. Il reclamo dovrebbe includere una descrizione dettagliata dei problemi riscontrati e le differenze rispetto ai servizi promessi al momento della prenotazione. Inoltre è bene allegare la documentazione, le fotografie e le fatture a sostegno della situazione negativa. In ogni caso, è consigliabile presentare un reclamo prima di intraprendere azioni legali per rafforzare la posizione del turista e impedire che sia considerato corresponsabile.

Il calcolo del risarcimento per il danno da vacanza rovinata è effettuato tenendo conto di:

  • irripetibilità del viaggio;
  • valore soggettivo attribuito alla vacanza dal turista;
  • stress psicofisico subito dal turista;
  • spese sostenute dal turista per affrontare la situazione durante il viaggio.

Per quanto riguarda l’effettività della tutela predisposta per il turista a livello processuale, è bene ricordare quali siano i termini di prescrizione per l’esercizio del diritto di ottenimento del risarcimento del danno. La nuova formulazione dell’art. 46 del Codice del Turismo ha stabilito che il danno da vacanza rovinata si prescrive in 3 anni decorrenti dalla data di rientro dal viaggio.

Ti è piaciuto questo articolo?
Condividilo su :

Articolo precedente
Risarcimento infortunio da caduta accidentale su un ponte di legno
Articolo successivo
Sindrome del tunnel carpale: cause, sintomi e rimedi della malattia
TAG :

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Compila questo campo
Compila questo campo
Inserisci un indirizzo email valido.
Devi accettare i termini per procedere

Richiedi una Consulenza

altri articoli…

Menu