responsabilità del medico e della struttura sanitaria per danno biologico

Responsabilità del medico e della struttura sanitaria: danno biologico

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Responsabilità del medico, quando?

In tema di danno biologico, definito come “il danno all’integrità psico-fisica del soggetto”, quando si parla di responsabilità del medico o della struttura sanitaria?

Prima di rispondere a questa domanda è bene definire gli attori coinvolti, che solitamente sono il paziente, il medico o l’equipe medica e la struttura sanitaria (l’ospedale o la clinica medica).

Si assiste a un caso di responsabilità medica nel momento in cui un paziente subisce un danno da parte di un medico o di una struttura sanitaria a seguito di un errore diretto o per una condotta omissiva di questi ultimi.

Quali sono le tipologie di errore medico?

Le tipologie di errore medico sono sostanzialmente quelle che portano a una errata diagnosi, a un errore sulla previsione del decorso della malattia, a un errore nell’esecuzione della terapia o a un errore dovuto a un intervento.

Gli errori derivano per lo più da:

  • negligenza (comportamento superficiale);
  • imprudenza (consapevolezza dei rischi, ma posta in essere ugualmente della condotta);
  • imperizia (mancanza di preparazione tecnica o professionale);
  • inosservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Cosa fare per ottenere il risarcimento del danno biologico?

Per ottenere il risarcimento del danno da errore medico bisogna sapere che ci sono due tipi diversi di responsabilità dai quali derivano due differenti prescrizioni. La responsabilità contrattuale (con prescrizione 10 anni) e la responsabilità extracontrattuale (con prescrizione 5 anni). La responsabilità contrattuale è generalmente quella della struttura sanitaria cui il paziente si rivolge per essere curato, mentre la responsabilità extracontrattuale è quella del medico e della sua equipe. Nel primo caso, il paziente deve dimostrare la sussistenza del danno e del nesso causale e successivamente sarà il medico a dover provare l’assenza di una sua condotta colpevole. Nel secondo caso, invece, il danneggiato dovrà dimostrare, oltre al danno e alla causalità, anche la condotta colpevole del medico.

La più recente normativa in tema di responsabilità medica è la legge n. 24 dell’8 marzo 2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco) la quale all’art. 8 prevede esplicitamente, prima di procedere giudizialmente, il tentativo obbligatorio di conciliazione con un accertamento tecnico preventivo (disciplinato dall’art. 696 bis del c.p.c.) volto ad accertare: 1) eventuale nesso causale; 2) tipo e grado di responsabilità; 3) entità dell’eventuale danno biologico permanente e temporaneo. Il danneggiato, con l’ausilio di un medico legale e di un medico specialista, dovrà pertanto effettuare una consulenza medico-legale e sarà necessariamente incaricato un perito del tribunale per valutare tutti i profili di cui sopra. Alla fine del procedimento, e in caso di esito positivo della procedura, il perito del tribunale potrà proporre una soluzione conciliativa per dirimere la vertenza.

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