Il ricorso contro una multa stradale è una situazione abbastanza frequente per chi ha la patente di guida. Almeno una volta nella vita, infatti, capita di prendere una multa per violazione del Codice della Strada. Sicuramente, ricevere una contravvenzione stradale è sempre spiacevole, ma spesso si tratta di una sanzione corretta dovuta alla nostra condotta di guida sbagliata. In altre circostanze, però, può accadere che la multa sia del tutto inappropriata. Ma come contestare una multa ingiusta?
Se si pensa di aver subito un torto, è possibile fare ricorso contro la multa stradale al Prefetto o al Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa o accertata la sanzione. È importante, però, che ci siano i presupposti per la contestazione come la presenza di un errore nel verbale o la notifica del verbale oltre il termine di 90 giorni.
Come fare ricorso per una multa senza avvocato?
Il ricorso contro una multa stradale può essere fatto dal ricorrente senza ricorrere all’avvocato. Le prime due cose da fare sono:
- non pagare la multa (se si paga la sanzione non si potrà procedere con il ricorso);
- attendere la notifica del verbale (la classica raccomandata verde che arriva a casa).
Inoltre, è sempre opportuno:
- inviare il ricorso per conoscenza anche all’organo che ha corrisposto la sanzione;
- fare ricorso contro il verbale integrale compresa la sanzione accessoria (ad esempio la sanzione pecuniaria e i punti sulla patente).
Chi può presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace?
- il trasgressore (chi ha materialmente commesso la violazione);
- il proprietario del veicolo e gli altri obbligati in solido (il proprietario del veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria);
- il responsabile della violazione commessa materialmente da un minore (un genitore o chi ne fa le veci).
Fatte queste premesse, la domanda è: meglio fare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace?
Ricorso multa stradale: Prefetto o Giudice di Pace?
Come si fa un ricorso per multa al Prefetto?
Il ricorso per multa stradale al Prefetto è comodo perché può essere fatto direttamente dal cittadino tramite Raccomandata A.R. oppure PEC. Il ricorso deve essere inviato al Comando di Polizia o al Comando Stazione Carabinieri che ha elevato la sanzione.
Quanto costa il ricorso per multa al Prefetto?
Il ricorso per multa al Prefetto è gratuito, non c’è nessun costo da sostenere se non quello della Raccomandata con Ricevuta di Ritorno. Inoltre, può essere fatto senza l’assistenza di un legale.
Quanto tempo per presentare ricorso al Prefetto?
Il termine per la presentazione del ricorso per multa al Prefetto è di 60 giorni da quando il verbale è stato notificato. Per il destinatario la notifica avviene dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto. Se il destinatario non ritira la raccomandata, la notifica a mezzo posta si perfeziona dopo 10 giorni dalla spedizione dell’avviso di giacenza.
Quanto tempo ha il Prefetto per rispondere a un ricorso?
- entro 120 giorni dalla presentazione del ricorso la Prefettura decide in merito al ricorso;
- entro 150 giorni dalla sua emissione, l’ordinanza di ingiunzione di pagamento deve essere notificata al ricorrente.
La mancata risposta nei termini di cui sopra determina il silenzio assenso e si intende il ricorso accolto. Il legislatore, infatti, attribuisce all’inerzia amministrativa il valore di provvedimento di accoglimento dell’istanza presentata dal ricorrente.
Se il Prefetto accoglie il ricorso dispone l’archiviazione della sanzione e pertanto si potrà non pagare la multa. Se, invece, il Prefetto rigetta il ricorso il ricorrente dovrà pagare la multa raddoppiata ed entro 30 giorni oppure fare ricorso al Giudice di Pace.
Come si fa un ricorso per multa al Giudice di Pace?
Il ricorso per multa stradale al Giudice di Pace ha tempi più stringenti. Il ricorso va infatti presentato entro 30 giorni dalla notifica presso l’ufficio del GdP del luogo dove è stata accertata la sanzione. Questa modalità di ricorso comporta il pagamento di un contributo unificato che varia a seconda dell’importo della multa e di una marca da bollo da € 27,00.
Dinanzi al Giudice di Pace non è necessaria l’assistenza di un avvocato e il ricorrente può anche essere ascoltato in udienza dal GdP. In questo caso, però, ai fini della notificazione degli atti successivi occorre la dichiarazione di residenza o l’elezione di un domicilio nel territorio di competenza del GdP. Con il ricorso si apre una vera e propria causa, regolata dalle norme del Codice di Procedura Civile. Quindi, chi sceglie di far valere le proprie ragioni personalmente, senza un supporto legale, deve attenersi alle comuni regole processuali. E lo deve fare sapendo che dall’altra parte a difendere l’autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre ci sarà un professionista.
Se il ricorrente vince la causa non dovrà pagare la multa e saranno annullate anche le sanzioni accessorie. Se, invece, il ricorrente perde la causa si dovrà accettare l’esito oppure appellare la sentenza in Tribunale, questa volta obbligatoriamente con un avvocato. A differenza del ricorso al Prefetto, non ci sono tempistiche ben definite e la durata della causa dipende dal Giudice di Pace che emetterà la sentenza solo quando di avere tutti gli elementi necessari.
In ogni caso, che si faccia ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, è necessario sapere che il ricorrente deve portare elementi oggettivi a dimostrazione delle proprie doglianze (testimoni, perizie tecniche, fotografie, ecc.).